Art. 7.
(Poteri del consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per le attività connesse allo scopo dell'Agenzia. In particolare, esso redige lo statuto dell'Agenzia e ne assicura la corretta applicazione, procede alle modifiche dello stesso ai sensi dell'articolo 14; emana il regolamento interno per l'applicazione della presente legge; gestisce le risorse dell'Agenzia.
      2. Il consiglio di amministrazione può, per scopi specifici, scegliere, anche esternamente ai suoi membri, uno o più mandatari, dei quali esso è responsabile e che possono essere autorizzati a delegare i poteri e le funzioni a essi conferiti.